Art. 1
Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative dello Statuto del Centro di Servizio per il Volontariato “Vivere Insieme” della Spezia (d’ora in avanti CSVI).
Art. 2
1. La gestione del CSVI si esplicherà in conformità con il Decreto legislativo del 03/07/2017 n.117, ed in particolare all’art. 63 che stabilisce le funzioni e i compiti dei Centri di Servizio per il Volontariato.
2. Il CSVI si ispira e si attiene nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio ai principi democratici, mirando alla promozione delle organizzazioni di volontariato nonché della presenza e dell'azione volontaria all’interno degli Enti del terzo settore (di seguito ETS), alla collaborazione con le istituzioni pubbliche, private e le altre espressione della società civile. L'associazione promuove in tutte le forme che riterrà opportune la cittadinanza attiva, la cultura del volontariato, della partecipazione e della solidarietà.
3. Il CSVI potrà effettuare:
Art. 3
Destinatari dei servizi
1- Per ricevere i servizi del CSVI non è necessario esserne soci. Possono infatti ricevere i servizi tutti gli ETS iscritti al RUNTS (nelle more dell’istituzione del RUNTS valgono gli iscritti ai registri attualmente istituiti dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 101, c.3 del Codice del Terzo settore) con sede legale o ambito di operatività principale sul territorio provinciale della Provincia della Spezia, hanno diritto, previo accreditamento, di richiedere al CSVI l’erogazione dei servizi secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi del CSVI ovvero presentare agli uffici di segreteria tutta la seguente documentazione:
Di tutte le prestazioni richieste ed erogate il CSVI conserverà traccia ai fini della predisposizione del bilancio sociale e di ogni altro documento necessario.
Art. 4
Rapporti con altri CSV
II CSVI aderisce al Coordinamento nazionale dei Centri di servizio Csvnet e al Coordinamento regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato della Liguria.
Art. 5
Acquisto o perdita della qualità di socio
1 - La domanda di ammissione, nella quale dovranno essere indicate le generalità dell’ente e del legale rappresentante, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell’aspirante socio.
2 - La domanda di ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:
3- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda dell’aspirante socio secondo criteri non discriminatori ed in coerenza con le finalità perseguite, le attività di interesse generale e la natura giuridica del CSVI. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all’aspirante socio. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario, nel Libro dei soci. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il richiedente può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera motivatamente sulla fondatezza delle ragioni del non accoglimento.
Nel caso in cui un socio non ottemperi agli obblighi previsti dall’art. 9 dello Statuto, ovvero emerga il difetto sopravvenuto di uno dei requisiti per essere socio ovvero sussistano gravi motivi, il Consiglio Direttivo entro 30 giorni successivi alle scadenze temporali previste, invia una lettera raccomandata con la richiesta al socio di adempiere agli obblighi suddetti. Nel caso in cui tale richiesta non venga adempiuta o venga adempiuta con modalità ritenute dal Presidente non adeguate, decorsi 60 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata, il Presidente sottopone la questione al primo Consiglio Direttivo affinché deliberi di proporre all'Assemblea la esclusione del socio, motivando i gravi motivi che giustificano l’esclusione. Il Presidente pone la proposta di delibera all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria utile successiva alla delibera del Consiglio direttivo. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all’aspirante socio. Il socio può in ogni momento ricorrere al Collegio dei Probiviri inviando lettera scritta al suo Presidente. Rimane ferma la facoltà del socio escluso di ricorrere avanti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 24 Codice Civile.
ART. 6
Assemblea
Metodologia di voto
Nelle deliberazioni dell’Assemblea di norma i voti sono 1 per ogni associato salvo il caso del voto attribuito al Gruppo Associativo, in tal caso si applica la forma ponderata del voto come previsto dall’art. 12 comma 12 dello Statuto. Un Gruppo Associativo per essere definito tale in base allo Statuto deve essere costituito da almeno due associati facenti parte della medesima rete associativa od organizzazione nazionale, regionale o provinciale. Ogni Gruppo Associativo partecipa alla votazione con un numero di voti correlato al numero degli associati al CSVI appartenenti al gruppo presenti all’atto della votazione secondo il seguente schema:
Gruppi Associativi che non superano le 5 unità hanno diritto ad 1 voto da suddividere tra gli appartenenti al gruppo. Ciascuna associazione/ente aderente, se presente in Assemblea, vota esprimendo una quota di voto pari a 1: nr associati/enti appartenenti al gruppo (ad es. se le associazioni/enti appartenenti al gruppo fossero 4 la quota di voto esprimibile in assemblea da ciascun associato aderente è 1:4=0,25; se fossero 5 sarebbe 1:5=0,20);
Gruppi Associativi che hanno un nr. di unità compreso tra 6 e 10 hanno diritto a 2 voti da suddividere tra gli appartenenti al gruppo. Ciascuna associazione/ente aderente, se presente in Assemblea, vota esprimendo una quota di voto pari a 2: nr associati/entiappartenenti al gruppo (ad es. se le associazioni/enti appartenenti al gruppo fossero 8 la quota di voto esprimibile in assemblea da ciascun associato/ente è 2:8=0,25).
Gruppi Associativi che hanno un numero di unità superiore a 10 hanno diritto a 3 voti da suddividere tra gli appartenenti al gruppo. Ciascuna associazione/ente aderente, se presente in Assemblea, vota esprimendo una quota di voto pari a 3: nr associati/enti appartenenti al gruppo (ad es. se le associazioni/enti appartenenti al gruppo fossero 15 la quota di voto esprimibile in assemblea da ciascun associato/ente è 3:16=0,18)
La metodologia sopra descritta non si applica in caso delle elezioni del Consiglio Direttivo.
Art. 7
Consiglio Direttivo
Art. 8
Ufficio di Presidenza
ART. 9
Organo di Controllo
Art. 10
Per il conseguimento dei propri fini il CSVI si avvale di personale proprio dipendente e/o volontario, degli ETS associati nonché, di giovani in Servizio Civile e di consulenti.
Art. 11
Per favorire un’organica attività all’interno del CSVI possono essere costituite specifiche commissioni interne, costituite dai delegati rappresentanti degli associati che vogliono partecipare ai lavori, che potranno avvalersi anche di persone esterne al CSVI, purché di comprovata professionalità, nominate dal Consiglio Direttivo.
Art. 12
Commissioni esterne, Enti di coordinamento, Terzo settore, Istituzioni
È materia di delibera del Consiglio Direttivo l’adesione a forme di coordinamento, siano esse comunali, provinciali, regionali che nazionali, come pure fissare le regole di adesione e/o di partecipazione ad altri organismi siano essi emanazione di Istituzioni Pubbliche che di Organizzazioni del privato sociale.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo, avuta conoscenza delle disponibilità finanziarie e delle tempistiche assegnate e comunicate annualmente al CSVI da parte dell’organo competente, predispone il bilancio preventivo e relativa relazione di accompagnamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio precedente ed il bilancio sociale, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 14
L’esercizio finanziario del CSVI coincide con l’anno solare.
I bilanci preventivo e consuntivo, riferendosi alla gestione del Centro di Servizio debbono essere trasmessi all’O.T.C.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo dispone per l’apertura di uno o più conti correnti, intestati al CSVI, presso un Istituto di Credito di propria fiducia.
Tutti i movimenti finanziari del CSVI devono transitare su detti conti correnti, salvo le operazioni di importo modesto che possono essere gestite in contanti, direttamente dall’Amministratore.
Art. 16
Il CSVI deve tenere i libri contabili obbligatori e le altre scritture contabili previsti dalla legge.
Art. 17
Rimborsi spese trasferte
Le trasferte effettuate per conto del CSVI sono rimborsate dietro presentazione di richiesta sull’apposito “Modulo rimborso spese”, con allegati scontrini, fatture e ricevute fiscali per spese di vitto, alloggio, mezzi di trasporto, pedaggi e parcheggi.
In caso di utilizzo dell’auto privata è riconosciuto un rimborso chilometrico parametrato alle tabelle ACI per i membri del Consiglio Direttivo, ma solo se risulta più conveniente del trasporto pubblico.
In ogni caso deve essere indicato il percorso effettuato e la ragione della trasferta.
Il modulo è sottoscritto dal richiedente e controfirmato da chi ne approva il pagamento.
Art. 18
Procedura in materia di assunzione di personale dipendente
Si procede, una volta individuato il profilo professionale di cui si necessita, con la pubblicazione sul sito internet dell’avviso di selezione della figura richiesta. I candidati dovranno inviare relativa domanda di assunzione e il curriculum vitae, pena la non accettazione della candidatura.
La procedura di selezione avverrà sulla base delle competenze professionali riportate nel c.v. e sull’esito di un successivo colloquio attitudinale sostenuto con una commissione giudicante di consiglieri nominata dal Consiglio Direttivo. I risultati della selezione verranno sottoposti al Consiglio Direttivo che approverà l’eventuale graduatoria e autorizzerà l’assunzione. La graduatoria rimarrà valida non oltre 12 mesi la data di approvazione
Art. 19
Procedure per l’acquisto/noleggio di beni e servizi
Art. 20
Impiego di collaboratori
In caso di necessità di impiego di collaboratori per la realizzazione di attività specifiche a termine, si procede alla scelta attingendo alla lista di nominativi di candidati in possesso dei requisiti per la posizione disponibile, e che vantano già una collaborazione passata con il CSVI, previa colloquio e presentazione del c.v. aggiornato
Art. 21
Impiego di consulenti professionisti
Le prestazioni professionali possono essere commissionate dal CSVI relativamente a materie e attività specifiche che richiedono competenze tecniche e qualità professionali. Si procede alla selezione di consulenti esterni attraverso l’invito, da effettuarsi da parte del CSVI a mezzo pec o e-mail, a presentare relativa offerta di consulenza ad almeno tre professionisti per ogni settore o attività di interesse che vantino profili professionali in grado di qualificarne esperienza e competenza, anche nel mondo del Terzo Settore. La procedura di selezione sarà a carico del Consiglio Direttivo del CSVI e si baserà sulla valutazione dell’offerta più vantaggiosa economicamente e professionalmente.
Art. 22
Per quanto non regolato dal presente atto valgono le delibere in essere
Approvato dall’Assemblea dei soci del 30/09/2020